Quando non si applica il DM 37/08?

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Il DM 37/08 rende obbligatorio il progetto, ma la figura professionale abilitata a firmarlo varia a seconda della complessità e tipologia dellintervento. Lobbligo progettuale è costante, la differenza risiede nella qualificazione del progettista.
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Quando il DM 37/08 Non Si Applica: Il Ruolo del Progettista in Relazione alla Complessità dell’Intervento

Il Decreto Ministeriale 37/08 (DM 37/08) stabilisce l’obbligo di realizzare un progetto per qualsiasi intervento edilizio. Tuttavia, la figura professionale abilitata a firmare tale progetto varia a seconda della complessità e della tipologia dell’intervento in questione.

Il principio fondamentale alla base del DM 37/08 è che l’obbligo progettuale è costante per tutti gli interventi edilizi, indipendentemente dalla loro portata. La differenza risiede nella qualificazione del progettista, che deve essere adeguata alla complessità dell’intervento.

In generale, gli interventi edilizi possono essere classificati in tre categorie principali:

  • Interventi di manutenzione ordinaria: Riparazioni, sostituzioni e interventi minori che non modificano la struttura o l’aspetto dell’edificio.
  • Interventi di manutenzione straordinaria: Interventi più complessi che possono comportare modifiche alla struttura o all’aspetto dell’edificio, ma che non ne alterano la volumetria complessiva.
  • Interventi di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione: Interventi che creano nuovi edifici o modificano sostanzialmente quelli esistenti.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria, non è obbligatoria la firma di un progettista abilitato. Tuttavia, per interventi di manutenzione straordinaria e di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione, è necessario che il progetto sia firmato da un professionista abilitato all’esercizio della professione di ingegnere, architetto o geometra.

La scelta del progettista deve essere basata sulla complessità dell’intervento. Per interventi semplici, può essere sufficiente un geometra o un architetto junior. Per interventi più complessi, potrebbe essere necessario un ingegnere o un architetto senior con esperienza nella progettazione strutturale.

In alcuni casi specifici, il DM 37/08 prevede che l’obbligo progettuale non si applichi. Questi casi includono:

  • Interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria su edifici esistenti, purché non vengano modificate le caratteristiche strutturali o architettoniche dell’edificio.
  • Interventi di restauro e risanamento conservativo su beni culturali vincolati, purché eseguiti in conformità con le normative di tutela.
  • Interventi di piccola entità, come la sostituzione di infissi o la realizzazione di pergolati o gazebo.

In questi casi, l’intervento può essere eseguito senza la necessità di un progetto firmato da un professionista abilitato. Tuttavia, è sempre consigliabile consultare un tecnico qualificato per garantire che l’intervento sia eseguito in modo conforme alle normative vigenti e che non pregiudichi la sicurezza e la stabilità dell’edificio.

In conclusione, il DM 37/08 stabilisce l’obbligo di realizzare un progetto per tutti gli interventi edilizi. Tuttavia, la figura professionale abilitata a firmare tale progetto varia a seconda della complessità e della tipologia dell’intervento. È importante scegliere il progettista giusto per garantire che l’intervento sia eseguito in modo sicuro e conforme alle normative vigenti.