Quando spetta la provvigione al mediatore?

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Il mediatore ha diritto alla provvigione se laffare si conclude grazie al suo intervento. Larticolo 1755 c.c. specifica che la misura della provvigione, in assenza di accordi o tariffe, è determinata da criteri non definiti nel testo.

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Quando spetta la provvigione al mediatore e come viene determinata?

Il ruolo del mediatore immobiliare è delicato e spesso frainteso. Da un lato, gli acquirenti e i venditori possono percepire la sua figura come un intermediario superfluo, dall’altro, la sua attività si rivela spesso fondamentale per la buona riuscita di una compravendita. Ma quando spetta effettivamente la provvigione al mediatore e come viene quantificata?

L’articolo 1755 del Codice Civile italiano è chiaro in merito: il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui l’affare si conclude “per effetto del suo intervento”. Ciò significa che il mediatore deve aver svolto un’attività non solo di semplice contatto tra le parti, ma deve aver concretamente agevolato l’incontro delle volontà, avvicinando le posizioni e contribuendo a superare eventuali ostacoli alla conclusione dell’accordo.

La semplice messa in relazione tra le parti, quindi, non è sufficiente a far maturare il diritto alla provvigione. È necessario che il mediatore dimostri di aver svolto un’attività effettivamente utile e determinante per la conclusione del contratto.

Ma come si quantifica la provvigione dovuta al mediatore? L’articolo 1755 c.c. precisa che, in mancanza di accordi specifici tra le parti o di tariffe usualmente applicate, la misura della provvigione è determinata “secondo gli usi del luogo“.

Questo significa che, in assenza di pattuizioni esplicite:

  • si dovranno prendere in considerazione le tariffe comunemente applicate nel luogo dove è stato concluso l’affare;
  • si valuterà la complessità dell’operazione, l’impegno profuso dal mediatore e il risultato economico conseguito dalle parti.

È buona norma, per evitare spiacevoli equivoci, che il mediatore definisca preventivamente e per iscritto:

  • il proprio compenso, specificando se si tratta di un importo fisso o di una percentuale calcolata sul valore dell’affare;
  • le condizioni in cui la provvigione è dovuta, ad esempio anche nel caso in cui la compravendita non si perfezioni per cause imputabili ad una delle parti.

Definire in modo chiaro e trasparente i termini del proprio compenso è fondamentale per il mediatore, non solo per tutelare i propri interessi, ma anche per instaurare un rapporto di fiducia con i clienti.