Quante volte si può spostare la data del rogito?

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Con il consenso di entrambe le parti coinvolte, la data del rogito notarile può essere modificata un numero illimitato di volte. La legge non impone restrizioni in tal senso, lasciando ai contraenti la libertà di concordare e posticipare la stipula dellatto, in base alle loro esigenze e accordi reciproci.

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Spostare il rogito: un gioco di equilibri tra esigenze e accordi

L’acquisto di un immobile, un momento di grande importanza nella vita di chiunque, culmina con la firma del rogito notarile. Questo atto formale, che sancisce il passaggio di proprietà, è frutto di un lungo iter che spesso si articola su tempi non sempre prevedibili. E se, per imprevisti o esigenze sopravvenute, fosse necessario spostare la data del rogito? È possibile? E quante volte?

La risposta, apparentemente semplice, cela una realtà di flessibilità e, allo stesso tempo, di responsabilità. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non esiste un limite legale al numero di spostamenti della data del rogito notarile. La legge, infatti, non impone alcuna restrizione in merito, affidando la gestione dei tempi alla buona fede e all’accordo tra le parti coinvolte: acquirente e venditore.

Questo significa che, con il consenso reciproco e documentato, la data del rogito può essere modificata un numero illimitato di volte. Un’assoluta libertà che, però, non deve essere interpretata come un diritto illimitato a procrastinare indefinitamente la stipula.

La prassi, infatti, suggerisce una certa cautela nell’esercitare questa facoltà. Ogni spostamento, pur se consensuale, comporta una serie di conseguenze, non solo di natura organizzativa, ma anche di carattere economico e legale. Consideriamo ad esempio:

  • Disagi per le parti: Ogni rinvio comporta la necessità di riprogrammare appuntamenti, di informare professionisti coinvolti (avvocati, periti, etc.), e può causare disagi organizzativi, non solo alle parti ma anche a terzi.
  • Costruzione di nuove aspettative: Ogni spostamento genera nuove aspettative e crea una sorta di nuova scadenza. Ritardi ripetuti possono generare diffidenza e compromettere il buon esito della trattativa.
  • Costi aggiuntivi: Ogni rinvio potrebbe comportare costi aggiuntivi legati alla gestione di nuove pratiche amministrative o al pagamento di eventuali penali previste nei contratti preliminari.
  • Rischi finanziari: Per l’acquirente, l’immobilo rimane in attesa, con un investimento bloccato. Per il venditore, il ricavato del guadagno viene ritardato.

In conclusione, sebbene la legge consenta una flessibilità pressoché illimitata nella modifica della data del rogito, la prassi suggerisce di procedere con responsabilità e buon senso. Ogni spostamento deve essere frutto di un’attenta valutazione delle conseguenze e, soprattutto, deve essere concordato e documentato per iscritto, per evitare future controversie e garantire la serenità di tutte le parti coinvolte in questo importante passaggio. La flessibilità, in definitiva, non deve trasformarsi in un’eccessiva tolleranza che potrebbe compromettere l’efficacia e la buona riuscita della transazione immobiliare.