Quando si pagano le provvigioni?
Il diritto alla provvigione del mediatore immobiliare, salvo pattuizioni diverse, matura con la firma del preliminare di compravendita, in quanto atto che vincola legalmente le parti allacquisto. Questo sancisce lavvenuta conclusione dellaffare per mezzo dellattività di mediazione.
Il momento cruciale: quando scatta il diritto alla provvigione per l’agente immobiliare?
Il compenso dell’agente immobiliare, spesso fonte di dubbi e incomprensioni, è un elemento fondamentale da chiarire fin dall’inizio del rapporto di mediazione. La domanda principale che si pongono sia i venditori che gli acquirenti è: quando si deve effettivamente pagare la provvigione?
La legge italiana, nello specifico l’articolo 1755 del Codice Civile, stabilisce che il diritto alla provvigione matura, salvo diversi accordi tra le parti e l’agente, al momento della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita. Questo perché il preliminare, a differenza di una semplice proposta d’acquisto, rappresenta un vero e proprio vincolo legale per entrambe le parti, obbligandole a concludere successivamente il contratto definitivo di compravendita (il cosiddetto “rogito”).
La firma del preliminare, dunque, sancisce l’avvenuta conclusione dell’affare grazie all’attività di mediazione svolta dall’agente immobiliare. È in quel preciso istante che il mediatore, avendo concretamente messo in contatto le parti e facilitato l’accordo, ha diritto a ricevere il compenso pattuito.
Tuttavia, è importante sottolineare la clausola “salvo pattuizioni diverse”. Le parti, infatti, possono liberamente concordare con l’agente un momento diverso per il pagamento della provvigione. Ad esempio, potrebbero stabilire che il pagamento avvenga al momento della firma del rogito o al momento del saldo del prezzo. È fondamentale, quindi, formalizzare per iscritto questi accordi specifici all’interno del mandato di mediazione, al fine di evitare possibili controversie future.
Un altro aspetto da considerare è che l’agente immobiliare ha diritto alla provvigione anche se il contratto preliminare, pur regolarmente sottoscritto, non dovesse poi sfociare nel rogito per cause imputabili a una delle parti. In questo caso, infatti, l’agente ha comunque svolto il suo compito di mediatore, portando le parti alla stipula di un accordo vincolante. L’inadempimento di una delle parti non può pregiudicare il diritto del mediatore al compenso.
In conclusione, la regola generale prevede il pagamento della provvigione alla firma del preliminare, ma la flessibilità del sistema consente accordi differenti. La chiarezza e la trasparenza, garantite da un mandato di mediazione ben redatto e sottoscritto da tutte le parti coinvolte, sono fondamentali per evitare incomprensioni e garantire un rapporto sereno e proficuo.
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