Chi rilascia la licenza per la somministrazione di bevande alcoliche?

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Per la somministrazione di alcolici in circoli privati, anche a soci esclusivi, è obbligatoria una comunicazione al Questore, come previsto dal nuovo comma 2 dellarticolo 86 del TULPS. Questa norma regolamenta lattività anche in assenza di vendita al pubblico.

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L’Alchimia del Diritto: Chi Autorizza il Servizio di Alcolici in Italia?

La somministrazione di bevande alcoliche è un’attività permeata di storia e, di conseguenza, di una complessa rete normativa. Capire chi ha la facoltà di autorizzare tale attività in Italia è fondamentale, soprattutto alla luce delle recenti modifiche legislative che toccano anche ambiti apparentemente lontani dal “classico” bar o ristorante.

Tradizionalmente, l’autorizzazione per la somministrazione di bevande alcoliche, intesa come la licenza per esercitare un’attività commerciale che include la vendita e il servizio di alcolici, è di competenza degli enti locali. Più precisamente, i Comuni, attraverso i loro uffici competenti (ad esempio, il SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive), rilasciano le licenze necessarie in base alle normative regionali e nazionali. Queste licenze sono vincolate al rispetto di stringenti requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, e di conformità urbanistica.

L’iter burocratico prevede generalmente la presentazione di una domanda corredata da documentazione specifica, la verifica dei requisiti da parte del Comune e, in caso di esito positivo, il rilascio della licenza. Le licenze possono variare a seconda del tipo di attività (bar, ristorante, discoteca, ecc.) e delle modalità di somministrazione (solo al banco, al tavolo, con intrattenimento, ecc.).

Ma la questione è più articolata. Un aspetto spesso trascurato, ma di cruciale importanza, riguarda i circoli privati. La somministrazione di alcolici all’interno di questi contesti, anche quando limitata ai soli soci, è soggetta a una specifica disciplina. Il nuovo comma 2 dell’articolo 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) ha introdotto un obbligo significativo: la comunicazione al Questore.

Questa norma, lungi dall’autorizzare la somministrazione (autorizzazione che, come detto, resta competenza comunale), impone una trasparenza e una tracciabilità dell’attività anche in assenza di una vendita al pubblico. In sostanza, un circolo privato che intende somministrare alcolici ai propri soci deve informare preventivamente la Questura, fornendo dettagli sull’attività e sulle modalità di somministrazione.

La ratio di questa disposizione è chiara: garantire un controllo più efficace sull’utilizzo e la diffusione di bevande alcoliche, prevenendo abusi e tutelando la salute pubblica, anche in contesti che potrebbero apparire meno regolamentati.

In sintesi:

  • La licenza per la somministrazione di bevande alcoliche in esercizi commerciali aperti al pubblico è rilasciata dal Comune.
  • La somministrazione di alcolici in circoli privati, anche ai soli soci, richiede la comunicazione al Questore, in base all’articolo 86 del TULPS.

È fondamentale, quindi, che sia i titolari di attività commerciali che i gestori di circoli privati si informino adeguatamente sulle normative vigenti e si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge, per evitare sanzioni e, soprattutto, per contribuire a una gestione responsabile e consapevole della somministrazione di alcolici. La “magia” della somministrazione di bevande alcoliche deve essere sempre accompagnata dalla rigorosa alchimia del diritto.

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